AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((...))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti  sulla  base  del decreto-legge 24 novembre 1992, n.
457". Il  D.L.  n.  457/1992,  di  contenuto  pressoche'  analogo  al
presente decreto, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei
termini  costituzionali  (il  relativo comunicato e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n.  19  del  25  gennaio
1993).
                               Art. 1.
  1.  Dopo  l'articolo  1  del  decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979,  n.  95,  e
successive   modificazioni   ed  integrazioni  (a),  e'  inserito  il
seguente:
  "Art.1-bis (Ulteriore ambito di  applicazione  dell'amministrazione
straordinaria).  -  1.  Sono  altresi'  soggette  alla  procedura  di
amministrazione straordinaria le imprese il cui stato  di  insolvenza
sia  determinato  dall'obbligo  di  restituire  allo  Stato,  ad enti
pubblici, o a societa' a prevalente partecipazione pubblica una somma
non inferiore al 51 per cento del capitale versato,  e  comunque  non
inferiore a 50 miliardi di lire, in attuazione di decisioni di organi
comunitari  adottate  in  applicazione  degli  articoli  92  e 93 del
trattato istitutivo della Comunita' economica europea (b), sempre che
occupino un  numero  di  addetti  non  inferiore  a  quanto  previsto
dall'articolo 1, primo comma.".
  2. Restano soggette alla procedura di amministrazione straordinaria
le  imprese  nei cui confronti la procedura stessa sia stata disposta
nei periodi di vigenza dell'articolo 20 dei  decreti-legge  1›  marzo
1992,  n.  195, 30 aprile 1992, n. 274, e 1› luglio 1992, n. 325, non
convertiti nel termine costituzionale (c).
_____________
             (a)  Il D.L. n. 26/1979 reca: "Provvedimenti urgenti per
          l'amministrazione straordinaria  delle  grandi  imprese  in
          crisi".
             (b)  Il  trattato  istitutivo  della Comunita' economica
          europea,  firmato  a  Roma  il  25  marzo  1957,  e'  stato
          ratificato  e  reso  esecutivo  in  Italia  con la legge 14
          ottobre 1957, n. 1203. Si trascrive il testo degli articoli
          92 e 93 di detto trattato:
             "Art. 92. - 1. Salvo deroghe  contemplate  dal  presente
          trattato,  sono  incompatibili con il mercato comune, nella
          misura in cui incidano sugli scambi tra Stati  membri,  gli
          aiuti   concessi   dagli  Stati,  ovvero  mediante  risorse
          statali,  sotto  qualsiasi  forma  che,  favorendo   talune
          imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare
          la concorrenza.
             2. Sono compatibili con il mercato comune:
               a)  gli  aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
          consumatori,  a  condizione  che  siano   accordati   senza
          discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
               b)  gli  aiuti  destinati  a ovviare ai danni arrecati
          dalle   calamita'   naturali   oppure   da   altri   eventi
          eccezionali;
               c)  gli  aiuti  concessi  all'economia  di determinate
          regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
          della divisione della Germania, nella misura  in  cui  sono
          necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
          tale divisione.
             3.  Possono  considerarsi  compatibili  con  il  mercato
          comune:
               a)  gli  aiuti  destinati  a  favorire   lo   sviluppo
          economico   delle   regioni  ove  il  tenore  di  vita  sia
          anormalmente basso, oppure si  abbia  una  grave  forma  di
          sottoccupazione;
               b)  gli  aiuti destinati a promuovere la realizzazione
          di un  importante  progetto  di  comune  interesse  europeo
          oppure  a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia
          di uno Stato membro;
               c) gli aiuti destinati ad  agevolare  lo  sviluppo  di
          talune attivita' o di talune regioni economiche, sempreche'
          non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
          al  comune interesse.  Tuttavia, gli aiuti alle costruzioni
          navali esistenti alla data del 1› gennaio  1957  in  quanto
          determinati   soltanto   dall'assenza   di  una  protezione
          doganale,  sono  progressivamente   ridotti   alle   stesse
          condizioni  che  si  applicano  per  l'abolizione  dei dazi
          doganali, fatte salve le disposizioni del presente trattato
          relative alla politica commerciale comune nei confronti dei
          Paesi terzi;
               d)  le  altre  categorie  di  aiuti,  determinate  con
          decisione   del   Consiglio,  che  delibera  a  maggioranza
          qualificata su proposta della Commissione".
             "Art.  93.  -  1.  La  Commissione procede con gli Stati
          membri all'esame permanente dei regimi di  aiuti  esistenti
          in questi Stati.  Essa propone a questi ultimi le opportune
          misure  richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento
          del mercato comune.
             2. Qualora  la  Commissione,  dopo  aver  intimato  agli
          interessati  di  presentare  le loro osservazioni, constati
          che un aiuto  concesso  da  uno  Stato,  o  mediante  fondi
          statali,  non  e' compatibile con il mercato comune a norma
          dell'art. 92, oppure che tale  aiuto  e'  attuato  in  modo
          abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
          modificarlo nel termine da essa fissato.
             Qualora  lo  Stato  in  causa  non  si  conformi  a tale
          decisione entro il  termine  stabilito,  la  Commissione  o
          qualsiasi  altro  Stato interessato puo' adire direttamente
          la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 169 e 170.
             A  richiesta  di  uno  Stato   membro,   il   Consiglio,
          deliberando  all'unanimita',  puo'  decidere  che un aiuto,
          istituito o da istituirsi da parte di  questo  Stato,  deve
          considerarsi  compatibile  con il mercato comune, in deroga
          alle disposizioni dell'art. 92  o  ai  regolamenti  di  cui
          all'art.  94,  quando circostanze eccezionali giustifichino
          tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato,  nei
          riguardi  di tale aiuto, la procedura prevista dal presente
          paragrafo,  primo   comma,   la   richiesta   dello   Stato
          interessato  rivolta  al  Consiglio  avra'  per  effetto di
          sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
          sia pronunciato al riguardo.
             Tuttavia, se il Consiglio non si  e'  pronunciato  entro
          tre   mesi  dalla  data  della  richiesta,  la  Commissione
          delibera.
             3. Alla Commissione  sono  comunicati,  in  tempo  utile
          perche'  presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
          istituire o modificare aiuti. Se ritiene  che  un  progetto
          non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art.
          92,  la  Commissione  inizia  senza  indugio  la  procedura
          prevista  dal  paragrafo  precedente.   Lo   Stato   membro
          interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate
          prima che tale procedura abbia condotto a una decisione fi-
          nale".
             (c) I DD.LL. n. 195/1992, n. 274/1992 e n. 325/1992, non
          convertiti    in   legge   per   decorrenza   dei   termini
          costituzionali   (i   relativi   comunicati   sono    stati
          pubblicati,  rispettivamente,  nella  Gazzetta  Ufficiale -
          serie generale - n. 101 del 2 maggio 1992, n.   154  del  2
          luglio  1992  e  n.  205  del  1› settembre 1992), recavano
          differimento di termini previsti da  disposizioni  legisla-
          tive ed altre disposizioni urgenti. Si riporta il testo del
          relativo art. 20, identico in tutti e tre i decreti:
             "Art.      20      (Integrazione     dei     presupposti
          dell'amministrazione  straordinaria).  -  1.  Si  prescinde
          dalla  verifica attinente al limite minimo dell'esposizione
          debitoria di cui al primo comma dell'art.  1  del  decreto-
          legge   30   gennaio   1979,   n.   26,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e succes-
          sive  modificazioni  e  integrazioni,  nel  caso   in   cui
          all'impresa  sia imposto, in conseguenza di decisioni degli
          organi comunitari in applicazione degli articoli  92  e  93
          del  trattato  delle  Comunita' europee, di restituire allo
          Stato,  ad  enti  pubblici  o  a  societa'   a   prevalente
          partecipazione  pubblica  una somma non inferiore al 51 per
          cento del capitale versato e comunque non inferiore  ai  50
          miliardi di lire".